Art. 2566 Codice Civile

Registrazione della ditta: obbligo di rifiuto – Art. 2566

L'ufficio del registro imprese rifiuta iscrizione ditta se non conforme al secondo comma art.2563 o, per ditta derivata, se manca copia atto successione.

Testo ufficiale Art. 2566 Codice Civile — Italia

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone all'ufficio del registro delle imprese un obbligo di rifiuto quando la ditta (nome commerciale) non rispetta le regole di contenuto stabilite dal secondo comma dell'art. 2563. Tale comma prescrive che la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.

Se la ditta è derivata – cioè proviene da un precedente titolare per successione, vendita o altro trasferimento d'azienda – l'iscrizione è rifiutata anche se non viene depositata copia dell'atto (contratto, testamento, ecc.) che ha trasferito l'azienda. Senza questi requisiti la registrazione non può avvenire.

Quando si applica

  • Un imprenditore tenta di registrare una ditta composta solo da un nome fantasioso, senza il proprio cognome. L'ufficio rifiuta.
  • Un erede di un'azienda artigiana vuole registrare la ditta del defunto ma non ha ancora l'atto di successione. Rifiuto.
  • Una società acquirente di un ramo d'azienda presenta domanda di iscrizione per la ditta derivata senza allegare il contratto di cessione. Rifiuto.
  • Un professionista cambia ragione sociale e chiede l'iscrizione di una nuova ditta che omette la sigla dell'imprenditore. Rifiuto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i casi di confondibilità tra ditte (disciplinati dall'art. 2564 sulla modificazione della ditta e dalle norme sulla concorrenza sleale).
  • Non stabilisce le condizioni di validità del trasferimento della ditta (art. 2565) ma solo l'obbligo di deposito dell'atto per la registrazione.
  • Non riguarda la registrazione di marchi o insegne (artt. 2568-2574).

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