Ragione sociale e denominazione delle società: Art. 2567
L'art. 2567 rinvia ai titoli V e VI del libro V per la ragione sociale e denominazione delle società, e all'art. 2564 per le modifiche.
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2567 del Codice Civile è una norma di rinvio. Dispone che la ragione sociale (per le società di persone) e la denominazione (per le società di capitali) sono disciplinate dai titoli V e VI del libro V, cioè dalle norme sulle società contenute in quel libro.
Inoltre, si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2564, che riguarda la modificazione della ditta (il nome commerciale dell'impresa individuale).
Pertanto, il nome di una società non segue le regole generali sulla ditta (artt. 2563-2566) ma quelle specifiche delle società, con l'eccezione della modifica che segue l'art. 2564.
Quando si applica
- Una società a responsabilità limitata sceglie la propria denominazione: deve seguire le norme del titolo VI (società di capitali), non le regole generali sulla ditta.
- Una società in nome collettivo modifica la propria ragione sociale: la modifica deve rispettare l'art. 2564 sulla modificazione della ditta.
- Un notaio redige l'atto costitutivo di una società per azioni: applica le regole sulla denominazione del titolo VI, non quelle sulla ditta individuale.
- Un tribunale valuta la legittimità del nome di una società dopo una trasformazione: l'art. 2567 richiama l'art. 2564 per le modifiche.
Cosa questo articolo non dice
- L'art. 2567 non disciplina il diritto all'uso esclusivo del nome societario (regolato dall'art. 2569).
- Non stabilisce i requisiti di verità o novità del nome sociale (tali requisiti sono nelle norme dei titoli V e VI).
- Non regola la registrazione del nome sociale (disciplinata dall'art. 2556 e dalle norme sulla pubblicità commerciale).
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