Art. 2563 Codice Civile

Diritto all'uso esclusivo della ditta - Art. 2563

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta prescelta. La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo art. 2565.

Testo ufficiale Art. 2563 Codice Civile — Italia

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 2563 del Codice Civile riconosce all'imprenditore il diritto di utilizzare in via esclusiva la ditta che ha scelto per la propria impresa. La ditta è il nome commerciale sotto il quale l'imprenditore esercita l'attività.

La disposizione impone anche un requisito di contenuto: la ditta, in qualunque modo sia formata, deve includere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore. Questo obbligo non si applica nei casi previsti dall'art. 2565, che disciplina il trasferimento della ditta.

Quando si applica

  • Un panettiere apre un'attività con la ditta 'Panetteria Bianchi' e un altro panettiere nella stessa zona usa la stessa ditta.
  • Un imprenditore individuale sceglie come ditta 'Il Forno di Marco' senza includere il suo cognome o la sua sigla.
  • Una società di capitali utilizza una ditta composta solo dal nome commerciale, senza il cognome o la sigla di alcun socio.
  • Un imprenditore cede la propria azienda e trasferisce la ditta al cessionario, applicando l'eccezione dell'art. 2565.

Cosa questo articolo non dice

  • Che l'art. 2563 stabilisca la procedura di registrazione della ditta (è regolata dall'art. 2566).
  • Che la ditta debba corrispondere esattamente al nome anagrafico dell'imprenditore (è sufficiente il cognome o la sigla).
  • Che l'uso esclusivo garantito impedisca l'uso di ditte simili o confondibili (l'articolo non menziona la confondibilità).

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