Art. 2595 Codice Civile

Limiti legali della concorrenza - Art. 2595

Limiti legali della concorrenza: la concorrenza non deve ledere l'economia nazionale, nei limiti di legge e norme corporative. Art. 2595.

Testo ufficiale Art. 2595 Codice Civile — Italia

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2595 del Codice Civile stabilisce un principio generale per la concorrenza economica: essa deve svolgersi senza danneggiare gli interessi dell'economia nazionale e rispettando i limiti posti dalla legge e dalle norme corporative (queste ultime, risalenti al periodo fascista, sono oggi in gran parte superate o non più applicate).

Questa disposizione non definisce comportamenti specifici, ma fissa un limite generale che si applica a tutte le attività concorrenziali, in combinazione con altre norme del codice e leggi speciali (come la legge antitrust). La sua violazione può essere fatta valere insieme ad altre previsioni più specifiche.

Quando si applica

  • Un'impresa pratica prezzi predatori per eliminare un concorrente, danneggiando l'intero settore economico nazionale.
  • Un cartello tra imprese fissa i prezzi di un bene essenziale, ledendo gli interessi dell'economia nazionale.
  • Un'impresa in posizione dominante rifiuta di fornire un input essenziale a un concorrente, ostacolando la concorrenza nel mercato.
  • Un accordo di esclusiva tra produttore e distributore impedisce l'accesso ad altri operatori, superando i limiti di legge.

Cosa questo articolo non dice

  • Dispute private tra concorrenti che non coinvolgono l'economia nazionale (disciplinate dall'art. 2598 sulla concorrenza sleale).
  • Limiti contrattuali alla concorrenza stabiliti da accordi tra imprese (disciplinati dall'art. 2596).
  • Obbligo di contrarre per un monopolista legale (disciplinato dall'art. 2597).
  • Sanzioni specifiche o risarcimento del danno (disciplinati dagli artt. 2599 e 2600).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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