Limiti legali della concorrenza - Art. 2595
Limiti legali della concorrenza: la concorrenza non deve ledere l'economia nazionale, nei limiti di legge e norme corporative. Art. 2595.
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2595 del Codice Civile stabilisce un principio generale per la concorrenza economica: essa deve svolgersi senza danneggiare gli interessi dell'economia nazionale e rispettando i limiti posti dalla legge e dalle norme corporative (queste ultime, risalenti al periodo fascista, sono oggi in gran parte superate o non più applicate).
Questa disposizione non definisce comportamenti specifici, ma fissa un limite generale che si applica a tutte le attività concorrenziali, in combinazione con altre norme del codice e leggi speciali (come la legge antitrust). La sua violazione può essere fatta valere insieme ad altre previsioni più specifiche.
Quando si applica
- Un'impresa pratica prezzi predatori per eliminare un concorrente, danneggiando l'intero settore economico nazionale.
- Un cartello tra imprese fissa i prezzi di un bene essenziale, ledendo gli interessi dell'economia nazionale.
- Un'impresa in posizione dominante rifiuta di fornire un input essenziale a un concorrente, ostacolando la concorrenza nel mercato.
- Un accordo di esclusiva tra produttore e distributore impedisce l'accesso ad altri operatori, superando i limiti di legge.
Cosa questo articolo non dice
- Dispute private tra concorrenti che non coinvolgono l'economia nazionale (disciplinate dall'art. 2598 sulla concorrenza sleale).
- Limiti contrattuali alla concorrenza stabiliti da accordi tra imprese (disciplinati dall'art. 2596).
- Obbligo di contrarre per un monopolista legale (disciplinato dall'art. 2597).
- Sanzioni specifiche o risarcimento del danno (disciplinati dagli artt. 2599 e 2600).
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