Obbligo di contrattare nel monopolio - Art. 2597
Art. 2597: chi esercita un'impresa in monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni, osservando la parità di trattamento.
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica solo a chi opera in un monopolio legale, cioè un monopolio imposto per legge (ad esempio, servizi pubblici essenziali). Impone di non rifiutare la controparte e di trattare tutti i richiedenti allo stesso modo.
Non riguarda i monopoli di fatto o naturali (come un'unica impresa in un mercato per ragioni economiche). L'obbligo è limitato alle prestazioni che formano oggetto dell'impresa: il monopolista non è tenuto a offrire servizi diversi.
La parità di trattamento significa che condizioni, prezzi e modalità devono essere uguali per tutti i richiedenti nelle stesse situazioni, salvo differenze oggettive.
Quando si applica
- Un'azienda di distribuzione di energia elettrica in regime di monopolio legale deve allacciare alla rete chiunque ne faccia richiesta, alle stesse condizioni tariffarie.
- Il gestore unico di un porto (concessione esclusiva) deve consentire l'attracco a tutte le navi che lo richiedono, senza discriminazioni.
- Un servizio di taxi in una città dove esiste una sola licenza (monopolio legale) non può rifiutare la corsa a un passeggero.
- Un fornitore di acqua potabile in un comune con gestione unica deve stipulare il contratto di fornitura con ogni nuovo residente.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i casi di monopolio di fatto (ad esempio, un'impresa che domina il mercato senza autorizzazione legale) – per quelli si applicano le norme sulla concorrenza sleale (art. 2598) o sulla disciplina antitrust.
- Non stabilisce il prezzo delle prestazioni: il monopolista può fissarlo purché uniforme per tutti.
- Non obbliga a contrattare quando il richiedente non è in grado di pagare o non soddisfa requisiti oggettivi (ad esempio, sicurezza), ma la norma non prevede eccezioni esplicite.
- Non riguarda i contratti stipulati in violazione di altri obblighi di legge, come quelli previsti per le concessioni pubbliche.
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