Art. 2602 Codice Civile

Consorzio tra imprenditori: nozione e norme (Art. 2602)

L'articolo 2602 definisce il contratto di consorzio tra imprenditori e stabilisce che è regolato dagli articoli 2603-2613, salve leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 2602 Codice Civile — Italia

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2602 introduce il contratto di consorzio: un accordo tra più imprenditori che creano un'organizzazione comune per regolare o svolgere determinate fasi delle loro attività. Questo articolo non contiene le regole dettagliate: serve come punto di partenza.

Il contratto è disciplinato dagli articoli successivi (2603-2613), che trattano forma, durata, controllo, delibere, modifiche, organi, recesso, trasferimento d'azienda, scioglimento, iscrizione e rappresentanza. Tuttavia, se esistono leggi speciali per settori specifici (ad esempio consorzi agricoli o bancari), queste prevalgono sulle norme generali del codice.

Quando si applica

  • Un gruppo di piccoli agricoltori stipula un consorzio per acquistare insieme sementi e fertilizzanti, organizzando la fase di approvvigionamento.
  • Alcune imprese artigiane creano un consorzio per la vendita collettiva dei loro prodotti, gestendo in comune la fase di commercializzazione.
  • Produttori di vino di una regione costituiscono un consorzio per disciplinare le fasi di produzione e la denominazione di origine.
  • Imprese concorrenti formano un consorzio per finanziare la ricerca e sviluppo di un nuovo brevetto, condividendo la fase di innovazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La gestione interna del consorzio, che è regolata dagli articoli 2606-2608 (deliberazioni, organi).
  • La durata del consorzio, trattata dall'articolo 2604.
  • Le cause di scioglimento del consorzio, disciplinate dall'articolo 2611.
  • I limiti alla concorrenza tra imprenditori, che rientrano negli articoli 2595-2596.

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