Consorzio tra imprenditori: nozione e norme (Art. 2602)
L'articolo 2602 definisce il contratto di consorzio tra imprenditori e stabilisce che è regolato dagli articoli 2603-2613, salve leggi speciali.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2602 introduce il contratto di consorzio: un accordo tra più imprenditori che creano un'organizzazione comune per regolare o svolgere determinate fasi delle loro attività. Questo articolo non contiene le regole dettagliate: serve come punto di partenza.
Il contratto è disciplinato dagli articoli successivi (2603-2613), che trattano forma, durata, controllo, delibere, modifiche, organi, recesso, trasferimento d'azienda, scioglimento, iscrizione e rappresentanza. Tuttavia, se esistono leggi speciali per settori specifici (ad esempio consorzi agricoli o bancari), queste prevalgono sulle norme generali del codice.
Quando si applica
- Un gruppo di piccoli agricoltori stipula un consorzio per acquistare insieme sementi e fertilizzanti, organizzando la fase di approvvigionamento.
- Alcune imprese artigiane creano un consorzio per la vendita collettiva dei loro prodotti, gestendo in comune la fase di commercializzazione.
- Produttori di vino di una regione costituiscono un consorzio per disciplinare le fasi di produzione e la denominazione di origine.
- Imprese concorrenti formano un consorzio per finanziare la ricerca e sviluppo di un nuovo brevetto, condividendo la fase di innovazione.
Cosa questo articolo non dice
- La gestione interna del consorzio, che è regolata dagli articoli 2606-2608 (deliberazioni, organi).
- La durata del consorzio, trattata dall'articolo 2604.
- Le cause di scioglimento del consorzio, disciplinate dall'articolo 2611.
- I limiti alla concorrenza tra imprenditori, che rientrano negli articoli 2595-2596.
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