Art. 2605 Codice Civile

Obbligo di consentire controlli e ispezioni - Art. 2605

Obbligo per i consorziati di consentire controlli e ispezioni dagli organi del contratto per verificare l'adempimento. Art. 2605 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2605 Codice Civile — Italia

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone ai membri di un consorzio (i consorziati) di permettere i controlli e le ispezioni previsti dal contratto consortile. Tali verifiche sono condotte dagli organi indicati nel contratto stesso, con lo scopo di accertare che ogni consorziato stia adempiendo esattamente agli obblighi che ha assunto.

Il dovere di collaborazione riguarda solo gli accertamenti che il contratto ha già stabilito: non si estende a controlli non autorizzati o a richieste di informazioni generiche. Il mancato consenso alle ispezioni contrattuali può costituire inadempimento, ma l'articolo non prevede sanzioni specifiche: esse vanno cercate nelle clausole del contratto o in altre norme di legge.

L'articolo 2605 si inserisce nel quadro normativo dei consorzi (artt. 2602 e seguenti) e va letto insieme alle disposizioni che definiscono forma, contenuto e durata del contratto, nonché agli organi preposti alla gestione.

Quando si applica

  • Un consorziato che partecipa a un consorzio di produzione deve aprire i propri stabilimenti agli incaricati del consorzio per verificare il rispetto del limite produttivo concordato.
  • Un consorziato di acquisto è tenuto a mostrare le fatture e i contratti di fornitura ai revisori nominati dal contratto per controllare il rispetto delle condizioni d'acquisto comuni.
  • Un consorziato che ha aderito a un patto di non concorrenza deve accettare ispezioni periodiche presso la propria sede per verificare l'assenza di attività concorrenziali vietate.
  • Un consorziato che utilizza il marchio comune del consorzio deve consentire verifiche sulla qualità dei propri prodotti da parte dell'organo tecnico designato dal contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce sanzioni se il consorziato rifiuta i controlli: le conseguenze sono disciplinate dal contratto o da altre norme (es. recesso per inadempimento ex art. 2609).
  • Non elenca i poteri specifici degli organi di controllo (ad esempio, se possono accedere a documenti contabili o solo a locali): tali poteri devono essere definiti nel contratto consortile.
  • Non si applica a controlli richiesti da soggetti esterni al consorzio (es. autorità antitrust): quei controlli seguono altre normative.
  • Non regola le modalità delle ispezioni (preavviso, orari, presenza di testimoni): queste vanno pattuite nel contratto o, in mancanza, secondo buona fede.

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