Art. 2607 Codice Civile

Modificazioni del contratto consortile: Art. 2607

Il contratto consortile può essere modificato solo con il consenso di tutti i consorziati e per iscritto, pena nullità. Art. 2607

Testo ufficiale Art. 2607 Codice Civile — Italia

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2607 del Codice Civile stabilisce le regole per modificare il contratto di consorzio. Salvo diversa previsione nel contratto stesso, ogni modifica richiede il consenso di tutti i consorziati, ossia di tutti i membri del consorzio.

Le modificazioni devono essere redatte per iscritto a pena di nullità: se non sono scritte, sono invalide. Questa norma si applica esclusivamente ai contratti di consorzio (art. 2602 e seguenti).

Quando si applica

  • Un consorzio di imprese decide di aumentare la quota di contribuzione annuale: serve il consenso scritto di tutti i consorziati.
  • Uno dei consorziati propone di modificare lo scopo del consorzio per includere nuove attività; tale modifica è valida solo se tutti gli altri consorziati acconsentono per iscritto.
  • Il consorzio vuole cambiare le modalità di voto nelle assemblee consortili: occorre l'unanimità e la forma scritta.
  • Un singolo consorziato tenta di modificare unilateralmente la durata del contratto; tale modifica è nulla.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non disciplina la formazione iniziale del contratto di consorzio, che è regolata dall'art. 2603.
  • Non riguarda le deliberazioni degli organi consortili, trattate dall'art. 2606.
  • Non copre il recesso o l'esclusione di un consorziato, disciplinati dall'art. 2609.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2607 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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