Recesso, esclusione consortile: quote e mandato (Art.2609)
L'art. 2609 c.c. regola gli effetti del recesso o esclusione di un consorziato: la quota si accresce proporzionalmente agli altri e il mandato cessa.
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un consorziato recede o viene escluso dal consorzio, la sua quota di partecipazione viene distribuita proporzionalmente tra gli altri consorziati. Questo vale solo se il contratto di consorzio prevede il recesso o l'esclusione.
Inoltre, il mandato che tutti i consorziati hanno conferito per realizzare gli scopi del consorzio cessa di avere effetto per il consorziato che ha lasciato il gruppo. Il mandato rimane in vigore per gli altri.
Quando si applica
- Un consorziato recede dal consorzio alla scadenza del contratto e gli altri vedono aumentare le loro quote.
- Un consorziato viene escluso per inadempimento grave e la sua quota viene ripartita tra i restanti.
- Dopo l'esclusione di un consorziato, il mandato per l'acquisto congiunto di materiali non vale più per lui.
- Un consorziato recede e il mandato di rappresentanza per la vendita dei prodotti cessa nei suoi confronti.
Cosa questo articolo non dice
- Le condizioni o i motivi per cui un consorziato può essere escluso o recedere (sono stabiliti dal contratto, non dall'art. 2609).
- La procedura da seguire per il recesso o l'esclusione (è disciplinata dal contratto e da altre norme, come gli artt. 2603-2607).
- L'effetto del recesso o esclusione sul fondo consortile (art. 2614) o sulla responsabilità verso terzi (art. 2615).
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