Subentro nel contratto di consorzio - Art. 2610
L'acquirente subentra nel consorzio salvo patto contrario. Altri consorziati possono escluderlo entro un mese dalla notizia del trasferimento per giusta causa.
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un'azienda viene trasferita a qualsiasi titolo (vendita, donazione, successione, ecc.), l'acquirente subentra automaticamente nel contratto di consorzio di cui faceva parte il cedente, a meno che il contratto stesso non preveda diversamente.
Se il trasferimento avviene tra persone viventi (atto fra vivi), gli altri consorziati, qualora sussista una giusta causa, possono deliberare l'esclusione dell'acquirente dal consorzio. Devono farlo entro un mese dal momento in cui vengono a conoscenza del trasferimento.
Il termine 'giusta causa' non è definito dalla legge; spetta ai consorziati valutarla. La norma non si applica ai trasferimenti per causa di morte (successione), per i quali l'esclusione non è possibile con questa procedura.
Quando si applica
- Un imprenditore vende la sua azienda a un terzo. Il compratore subentra automaticamente nel contratto di consorzio di cui faceva parte il venditore, salvo che il contratto stesso non lo escluda.
- Un consorziato cede l'azienda a un familiare. Gli altri consorziati, se ritengono che vi sia una giusta causa (ad esempio, l'acquirente è un concorrente diretto), possono deliberare l'esclusione entro un mese dalla notizia del trasferimento.
- Muore un consorziato e l'azienda passa per eredità agli eredi. L'erede subentra nel contratto di consorzio, ma gli altri consorziati non possono escluderlo con la procedura dell'art. 2610, perché non si tratta di atto fra vivi.
- Il contratto di consorzio contiene una clausola contraria: in tal caso l'acquirente non subentra automaticamente, e il consorzio può continuare senza il nuovo titolare.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non disciplina la responsabilità dell'acquirente per i debiti del consorzio sorti prima del trasferimento (vedi art. 2615).
- Non regola il caso in cui il trasferimento riguardi solo un ramo d'azienda o una quota; si applica solo all'azienda nel suo complesso.
- Non definisce cosa si intenda per 'giusta causa', lasciando la valutazione ai consorziati e, in caso di contestazione, al giudice.
- Non prevede un diritto di recesso dell'acquirente dal consorzio; il recesso è disciplinato dall'art. 2609.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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