Art. 2611 Codice Civile

Cause di scioglimento del contratto di consorzio Art. 2611

L'articolo 2611 elenca le cause di scioglimento del contratto di consorzio, tra cui il decorso del termine di durata stabilito dal contratto stesso.

Testo ufficiale Art. 2611 Codice Civile — Italia

Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2611 elenca i sei motivi per cui un contratto di consorzio si scioglie. Il consorzio termina automaticamente quando scade il tempo fissato nel contratto, oppure quando l'obiettivo per cui era stato creato viene raggiunto o diventa impossibile da realizzare.

I consorziati possono anche decidere all'unanimità di sciogliere il consorzio in qualsiasi momento. Inoltre, una delibera presa a maggioranza (secondo le regole dell'articolo 2606) può porre fine al consorzio se esiste una giusta causa, come un grave inadempimento di un consorziato.

Lo scioglimento può essere ordinato dall'autorità governativa nei casi previsti dalla legge, oppure avvenire per altre cause specificamente indicate nel contratto stesso.

Quando si applica

  • Un consorzio costituito per dieci anni si scioglie automaticamente al termine del decimo anno.
  • Un consorzio formato per costruire un ponte si scioglie una volta che il ponte è completato.
  • Tutti i consorziati firmano un accordo per sciogliere anticipatamente il consorzio.
  • La maggioranza dei consorziati vota per lo scioglimento perché un membro ha violato ripetutamente gli obblighi consortili (giusta causa).
  • Il governo emette un provvedimento che ordina la chiusura del consorzio per motivi di interesse pubblico.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il recesso di un singolo consorziato dal consorzio – è disciplinato dall'art. 2609 (recesso ed esclusione).
  • Non tratta le conseguenze dello scioglimento, come la liquidazione del fondo consortile – non specificato nell'articolo.
  • Non copre il trasferimento dell'azienda di un consorziato e il suo effetto sul consorzio – è oggetto dell'art. 2610.
  • Non si applica alle società consortili, che seguono le regole degli articoli 2615-ter e seguenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2611 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile