Art. 2615 Codice Civile

Responsabilità del consorzio verso i terzi - Art. 2615

Art. 2615: responsabilità consorzio verso terzi. Obbligazioni in nome del consorzio: solo fondo consortile. Per conto consorziati: solidale consorziati e fondo.

Testo ufficiale Art. 2615 Codice Civile — Italia

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile . Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce come i terzi possono far valere i propri crediti verso un consorzio. Se l'obbligazione è stata assunta in nome del consorzio dalle persone che lo rappresentano, il terzo può aggredire soltanto il fondo consortile, cioè il patrimonio del consorzio. Se invece l'obbligazione è stata assunta per conto di un singolo consorziato, rispondono solidalmente sia quel consorziato sia il fondo consortile.

In caso di insolvenza di un consorziato, il debito di quest'ultimo viene ripartito tra tutti gli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote. Il fondo consortile è il patrimonio autonomo del consorzio, distinto dai patrimoni personali dei consorziati.

Quando si applica

  • Un consorzio acquista macchinari per conto proprio: il venditore può pretendere il pagamento solo dal fondo consortile.
  • Un consorzio acquista materiali per conto di un consorziato: il fornitore può agire contro quel consorziato e anche contro il fondo consortile.
  • Un consorziato non paga la sua quota di un debito comune: gli altri consorziati devono coprire la sua parte in proporzione alle quote.
  • Un consorzio stipula un contratto di locazione per la sede: il locatore può rivalersi solo sul fondo consortile.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la responsabilità per danni extracontrattuali causati dal consorzio (ad esempio un incidente stradale durante un'attività).
  • Non disciplina i rapporti interni tra consorziati su come ripartire le perdite ordinarie, salvo il caso di insolvenza.
  • Non stabilisce le modalità di costituzione o gestione del fondo consortile (trattate dall'articolo 2614).
  • Non riguarda la responsabilità dei consorziati per obbligazioni personali estranee al consorzio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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