Iscrizione consorzi con attività esterna - Art. 2612
Deposito dell'estratto del contratto di consorzio con attività esterna nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione (Art. 2612).
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un contratto di consorzio prevede l'apertura di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, la legge impone un obbligo di pubblicità. Gli amministratori devono depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso il registro delle imprese del luogo in cui l'ufficio ha sede, entro trenta giorni dalla stipulazione.
L'estratto depositato deve contenere informazioni specifiche: la denominazione e l'oggetto del consorzio, la sede, i nomi dei consorziati, la durata, i soggetti nominati alla presidenza, direzione e rappresentanza con i relativi poteri, nonché le modalità di formazione del fondo consortile e le regole di liquidazione.
Qualsiasi modifica successiva del contratto che riguardi uno di questi elementi deve essere anch'essa iscritta nel registro delle imprese con la medesima procedura.
Quando si applica
- Un gruppo di imprese costituisce un consorzio con uno sportello aperto al pubblico e deposita l'estratto del contratto entro trenta giorni dalla firma
- Un consorzio con attività esterna nomina un nuovo presidente e deve iscrivere la variazione dei poteri nel registro delle imprese
- Un consorzio modifica la durata prevista dal contratto iniziale e deve registrarne la proroga
- Gli amministratori definiscono le norme per la liquidazione del fondo consortile nell'estratto destinato al registro delle imprese
Cosa questo articolo non dice
- I consorzi ad attività puramente interna, privi di un ufficio destinato ai rapporti con i terzi (regolati dalle disposizioni generali di cui all'art. 2603)
- La disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte verso i terzi (trattata dall'art. 2615)
- L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (previsto dall'art. 2615-bis)
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