Art. 2623 abrogato - Codice Civile
L'articolo 2623 del Codice Civile è stato abrogato dal D.L. 78/2009 convertito con modificazioni. Non ha più effetto. Nessuna disposizione vigente.
IL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102, COME MODIFICATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2009, N. 141 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2623 del Codice Civile è stato abrogato. Il testo che oggi si legge è solo una nota che conferma l'avvenuta abrogazione, disposta dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e ulteriormente modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141.
Di conseguenza, l'articolo non è più in vigore e non regola alcuna fattispecie. Chiunque lo cerchi per applicarlo a un caso concreto deve sapere che la norma è stata cancellata dall'ordinamento.
Quando si applica
- Un tribunale che deve decidere se applicare l'articolo 2623 a una controversia in corso.
- Un avvocato che prepara una memoria e verifica se l'articolo 2623 è ancora vigente.
- Uno studente di giurisprudenza che studia l'evoluzione normativa delle false comunicazioni sociali.
- Un giudice che si trova a citare l'articolo 2623 in una sentenza e deve verificarne l'abrogazione.
- Un cittadino che cerca l'articolo 2623 per capire i propri diritti e scopre che non esiste più.
Cosa questo articolo non dice
- False comunicazioni sociali (disciplinate dagli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 ancora in vigore).
- Impedito controllo (articolo 2625).
- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626).
- Società consortili (articolo 2615-ter).
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