Art. 2626 Codice Civile

Restituzione illecita dei conferimenti: Art. 2626

L'articolo 2626 del Codice Civile punisce gli amministratori che restituiscono indebitamente i conferimenti ai soci con la reclusione fino ad un anno.

Testo ufficiale Art. 2626 Codice Civile — Italia

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. ----------- AGGIORNAMENTO (4a) Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È concessa amnistia per i reati previsti nell' art. 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ; nell' art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di centoventi giorni dalla data del presente decreto, sempreché il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'art. 15". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma punisce gli amministratori di società che restituiscono ai soci le somme o i beni versati a titolo di conferimento, oppure che li liberano dall'obbligo di eseguire i versamenti dovuti, al di fuori dei casi in cui il capitale sociale sia stato legittimamente ridotto.

I conferimenti servono a formare la garanzia patrimoniale della società a tutela dei creditori. La restituzione non autorizzata, anche se effettuata in modo simulato o indiretto, priva la società delle sue risorse minime e costituisce reato.

La sanzione prevista per gli amministratori responsabili di questa condotta è la reclusione fino ad un anno. Il reato non sussiste se la restituzione avviene in esecuzione di una regolare delibera di riduzione del capitale sociale approvata secondo legge.

Quando si applica

  • Un amministratore restituisce sul conto privato del socio i soldi che questo aveva versato per sottoscrivere il capitale.
  • Gli amministratori firmano un accordo privato per abbuonare a un socio il versamento della quota rimanente non ancora eseguita.
  • La società simula l'acquisto di una consulenza inesistente da un socio per restituirgli sottobanco quanto conferito.

Cosa questo articolo non dice

  • La distribuzione di utili fittizi o riserve non distribuibili, regolata dalle norme sulla ripartizione illecita dei guadagni.
  • La restituzione dei conferimenti svolta regolarmente a seguito di una formale e legittima riduzione del capitale sociale.
  • Le operazioni illecite dirette al riacquisto di azioni proprie o di quote della società controllante.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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