Formazione fittizia del capitale - Art. 2632
Punisce amministratori e soci che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale. Pena: reclusione fino ad un anno. Art. 2632.
Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2632 del Codice Civile punisce chi crea o aumenta in modo fittizio il capitale sociale. Il reato si realizza quando amministratori o soci conferenti attribuiscono azioni o quote per un totale superiore al capitale sociale, oppure quando due società si sottoscrivono azioni a vicenda (sottoscrizione reciproca). Rientra anche la sopravvalutazione dei conferimenti in natura o di crediti, e la sopravvalutazione del patrimonio in caso di trasformazione della società.
La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. La norma mira a proteggere l'integrità del capitale sociale, garanzia per i creditori. Non è necessario che il falso sia scoperto o abbia causato danno: basta la condotta descritta.
Quando si applica
- Un socio conferisce un immobile dichiarando un valore molto superiore al suo reale prezzo di mercato.
- Due società si sottoscrivono reciprocamente azioni per un importo identico, gonfiando i rispettivi capitali senza un effettivo apporto di risorse.
- Gli amministratori emettono azioni per un valore complessivo maggiore del capitale sociale esistente, senza che i soci versino i conferimenti corrispondenti.
- In una trasformazione da società di persone a società di capitali, il patrimonio viene valutato ben al di sopra del suo valore reale.
- Un socio conferisce crediti inesigibili (crediti verso clienti insolventi) attribuendo loro un valore nominale che non corrisponde alla realtà.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la semplice omessa comunicazione di un conflitto d'interessi, disciplinata dall'art. 2629-bis.
- Non copre l'indebita restituzione dei conferimenti ai soci, che è prevista dall'art. 2626.
- Non copre la ripartizione di utili fittizi o riserve inesistenti, che rientra nell'art. 2627.
- Non copre le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629) o l'infedeltà patrimoniale (art. 2634).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2632 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.