Art. 2632 Codice Civile

Formazione fittizia del capitale - Art. 2632

Punisce amministratori e soci che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale. Pena: reclusione fino ad un anno. Art. 2632.

Testo ufficiale Art. 2632 Codice Civile — Italia

Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2632 del Codice Civile punisce chi crea o aumenta in modo fittizio il capitale sociale. Il reato si realizza quando amministratori o soci conferenti attribuiscono azioni o quote per un totale superiore al capitale sociale, oppure quando due società si sottoscrivono azioni a vicenda (sottoscrizione reciproca). Rientra anche la sopravvalutazione dei conferimenti in natura o di crediti, e la sopravvalutazione del patrimonio in caso di trasformazione della società.

La pena prevista è la reclusione fino ad un anno. La norma mira a proteggere l'integrità del capitale sociale, garanzia per i creditori. Non è necessario che il falso sia scoperto o abbia causato danno: basta la condotta descritta.

Quando si applica

  • Un socio conferisce un immobile dichiarando un valore molto superiore al suo reale prezzo di mercato.
  • Due società si sottoscrivono reciprocamente azioni per un importo identico, gonfiando i rispettivi capitali senza un effettivo apporto di risorse.
  • Gli amministratori emettono azioni per un valore complessivo maggiore del capitale sociale esistente, senza che i soci versino i conferimenti corrispondenti.
  • In una trasformazione da società di persone a società di capitali, il patrimonio viene valutato ben al di sopra del suo valore reale.
  • Un socio conferisce crediti inesigibili (crediti verso clienti insolventi) attribuendo loro un valore nominale che non corrisponde alla realtà.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la semplice omessa comunicazione di un conflitto d'interessi, disciplinata dall'art. 2629-bis.
  • Non copre l'indebita restituzione dei conferimenti ai soci, che è prevista dall'art. 2626.
  • Non copre la ripartizione di utili fittizi o riserve inesistenti, che rientra nell'art. 2627.
  • Non copre le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629) o l'infedeltà patrimoniale (art. 2634).

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