Reato di infedeltà patrimoniale societaria: Art. 2634
L'articolo 2634 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni amministratori e liquidatori che, in conflitto di interessi, arrecano un danno alla società.
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma punisce gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che usano il loro potere sui beni della società per avvantaggiare se stessi o altri. Il reato si configura quando queste figure, agendo in situazione di conflitto di interessi, compiono atti di disposizione del patrimonio sociale (o di beni gestiti per conto di terzi) con la specifica intenzione di causare un danno economico alla società.
La legge prevede un'eccezione fondamentale per le operazioni infragruppo: l'ingiusto profitto non sussiste se il vantaggio ottenuto da una società collegata o del gruppo è compensato da benefici, anche solo fondatamente prevedibili, derivanti dall'appartenenza al gruppo stesso.
Per la punibilità del fatto è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. Il procedimento penale non parte d'ufficio, ma richiede la querela da parte della persona offesa.
Quando si applica
- Un amministratore vende un immobile della società a una propria azienda personale a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, impoverendo la società.
- Un direttore generale cede macchinari aziendali a un familiare per procurargli un guadagno, provocando un danno patrimoniale diretto all'impresa.
- Un liquidatore svende beni appartenenti a terzi, ma amministrati dalla società, per favorire un proprio creditore e danneggiando il proprietario effettivo.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice mancata comunicazione del conflitto di interessi senza un atto dannoso sui beni sociali, prevista dall'Art. 2629-bis.
- La corruzione passiva o attiva tra privati senza un diretto atto di disposizione patrimoniale in conflitto di interessi, regolata dall'Art. 2635.
- Le scelte di gestione aziendale sbagliate o svantaggiose che causano perdite ma sono state assunte senza un conflitto di interessi e senza l'intenzione di danneggiare la società.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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