Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629
Art. 2629 c.c.: la riduzione di capitale, fusione o scissione che danneggia i creditori è punita a querela con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma punisce gli amministratori di società che realizzano operazioni straordinarie sul capitale violando le norme poste a tutela dei creditori e provocando loro un danno economico effettivo. Le condotte vietate riguardano la riduzione del capitale sociale, le fusioni e le scissioni societarie compiute in spregio alle garanzie legali.
Il reato non viene perseguito d'ufficio: occorre la querela della persona offesa, ossia del creditore che ha subito il danno. La sanzione stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni.
La norma prevede una causa d'estinzione del reato: se gli amministratori risarciscono interamente il danno cagionato ai creditori prima dell'inizio del giudizio, l'illecito penale si estingue.
Quando si applica
- Un amministratore riduce il capitale sociale senza rispettare i tempi legali per l'opposizione dei creditori, impedendo a un fornitore il recupero del credito.
- Gli amministratori approvano la scissione della società trasferendo i beni immobili a un nuovo ente e lasciando i debiti nella vecchia società sguarnita di garanzie.
- I vertici aziendali attuano una fusione con una società insolvente violando i vincoli di legge e provocando un danno patrimoniale diretto ai propri creditori.
Cosa questo articolo non dice
- Il semplice inadempimento contrattuale o il mancato pagamento di una fattura in assenza di riduzioni di capitale, fusioni o scissioni.
- La falsificazione dei bilanci sociali o delle comunicazioni aziendali non accompagnata da operazioni straordinarie sul capitale.
- La restituzione indebita dei conferimenti ai soci o la ripartizione illegale di utili e riserve.
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