Operazioni illecite su azioni sociali: Art. 2628
Punizione degli amministratori che acquistano azioni proprie o della controllante ledendo capitale o riserve, con reclusione fino ad un anno. Art. 2628.
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma sanziona gli amministratori di società che acquistano o sottoscrivono azioni o quote proprie oppure della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, quando tale operazione compromette l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
La condotta è punita con la reclusione fino ad un anno. Tuttavia, la legge prevede una causa estintiva del reato: se il capitale sociale o le riserve intaccati vengono ricostituiti integralmente prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata compiuta l'operazione, il reato si estingue.
Quando si applica
- Un amministratore acquista azioni della propria società utilizzando riserve indisponibili e riducendo il capitale sociale.
- Il consiglio di amministrazione sottoscrive quote della società controllante senza autorizzazione di legge, intaccando le riserve legali.
- Gli amministratori impiegano fondi vincolati per acquistare azioni proprie cagionando un ammanco nel capitale sociale, che viene poi reintegrato prima dell'approvazione del bilancio.
Cosa questo articolo non dice
- La falsificazione dei bilanci o delle comunicazioni sociali, disciplinata dalle false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621.
- La restituzione indebita dei conferimenti ai soci, prevista dall'articolo 2626.
- La ripartizione illegale di utili non conseguiti o di riserve, regolata dall'articolo 2627.
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