Ripartizione indebita ai soci dei beni - Art. 2633
Art. 2633: reclusione da sei mesi a tre anni per i liquidatori che dividono beni sociali tra i soci prima di saldare i creditori e arrecano loro danno.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione disciplina la responsabilità penale dei liquidatori di una società durante la fase di liquidazione. Il compito primario dei liquidatori è soddisfare i creditori sociali o accantonare le somme necessarie a coprire i debiti residui. La ripartizione dell'attivo o dei beni sociali tra i soci può avvenire soltanto dopo che i creditori sono stati soddisfatti.
Se i liquidatori distribuiscono i beni o il denaro ai soci prima di aver pagato i creditori o accantonato le relative somme, e da questo comportamento deriva un danno effettivo per i creditori, commettono reato. La punibilità è subordinata alla presentazione della querela da parte della persona offesa. La pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni, ma il reato si estingue se il danno cagionato ai creditori viene risarcito integralmente prima del giudizio.
Quando si applica
- Un liquidatore assegna un immobile di proprietà della società direttamente a un socio prima di aver pagato i fornitori della società
- I liquidatori distribuiscono la liquidità residua sul conto sociale ai soci senza accantonare le somme per un debito tributario pendente
- Un liquidatore ripartisce i beni sociali tra i soci lasciando insoddisfatti i creditori chirografari della società
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione indebita dei conferimenti eseguita dagli amministratori prima della liquidazione, prevista dall'articolo 2626
- La ripartizione illegale di utili o riserve durante la normale vita societaria, disciplinata dall'articolo 2627
- Il compimento di operazioni dolose in pregiudizio dei creditori ad opera degli amministratori, contemplato dall'articolo 2629
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