Art. 2635-bis Codice Civile

Offerta o sollecitazione di mazzette: Art. 2635-bis

L'Art. 2635-bis punisce chi offre o sollecita denaro o utilità a dirigenti o amministratori privati per violare i loro doveri, se l'offerta non è accettata.

Testo ufficiale Art. 2635-bis Codice Civile — Italia

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo sanziona il tentativo di corruzione nell'ambito di società ed enti privati. La norma punisce chiunque prometta o offra utilità non dovute ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o dirigenti aziendali per spingerli a compiere o omettere atti in violazione dei loro doveri, nei casi in cui l'offerta non venga accettata.

La medesima disciplina si applica al percorso inverso: è punito anche il dirigente o l'amministratore che sollecita per sé o per altri una tangente o altro vantaggio per violare i propri obblighi di ufficio o di fedeltà, qualora la sua richiesta venga rifiutata.

Il reato si perfeziona dunque con la semplice offerta o sollecitazione non accolta, prescindendo dall'effettivo verificarsi del danno o dal compimento dell'atto illecito.

Quando si applica

  • Un fornitore offre una somma di denaro al responsabile acquisti di un'azienda privata per aggiudicarsi una commessa, ma il responsabile rifiuta l'offerta.
  • Un amministratore delegato chiede una tangente a un consulente per affidargli un incarico societario, ma il consulente respinge la richiesta.
  • Un manager promette un beneficio economico al dirigente contabile per fargli alterare un documento societario, ma la proposta non viene accettata.

Cosa questo articolo non dice

  • Corruzione tra privati effettivamente consumata con l'accettazione dell'offerta, disciplinata dall'articolo 2635.
  • Operazioni gestionali che danneggiano il patrimonio sociale senza tentativi di corruzione, regolate dall'articolo 2634.
  • Sollecitazioni o dazioni di denaro che coinvolgono dipendenti o funzionari pubblici, regolate dalle norme del codice penale.

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