Art. 2637 Codice Civile

Aggiotaggio su titoli non quotati e banche Art. 2637

L'articolo 2637 punisce la manipolazione di strumenti non quotati e della stabilita' bancaria con la reclusione da uno a cinque anni o da due a sette anni.

Testo ufficiale Art. 2637 Codice Civile — Italia

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo sanziona le condotte idonee ad alterare in modo significativo il prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La tutela si estende alle condotte capaci di incidere negativamente sulla fiducia del pubblico nella stabilita' patrimoniale di banche o gruppi bancari.

I comportamenti vietati consistono nella diffusione di notizie false, nella messa in atto di operazioni simulate o in altri artifici fraudolenti. Quando tali condotte sono realizzate attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, si applica una pena detentiva edittale piu' severa.

Quando si applica

  • Diffusione di notizie inventate sulla situazione finanziaria di una societa' non quotata per alterare il valore delle quote prima di una cessione.
  • Realizzazione di operazioni di compravendita simulate tra soggetti d'accordo per creare una falsa apparenza di valore su azioni non quotate.
  • Divulgazione di notizie prive di fondamento sul dissesto di un istituto di credito per minare la fiducia dei depositanti nella sua stabilita'.
  • Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per diffondere in modo automatizzato notizie false sulla solvibilita' di un gruppo bancario.

Cosa questo articolo non dice

  • Condotte di manipolazione che riguardano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, disciplinate dal testo unico della finanza.
  • Truffe individuali prive di impatto sulla stabilita' bancaria o sui prezzi di strumenti finanziari, regolate dal codice penale.
  • Omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte di amministratori o componenti degli organi di controllo, prevista dall'articolo 2629-bis.

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