Illecita influenza sull'assemblea - Art. 2636
Reclusione da sei mesi a tre anni per chi con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea per ingiusto profitto. Art. 2636.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2636 del Codice Civile introduce un reato: chiunque, con atti simulati (falsi o fittizi) o fraudolenti (ingannevoli) riesce a determinare la maggioranza in un'assemblea, con l'intenzione di ottenere un ingiusto profitto per sé o per altri, rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.
L'assemblea a cui si riferisce è tipicamente quella dei soci di una società di capitali. Il reato si consuma nel momento in cui la maggioranza viene effettivamente determinata grazie a tali atti, indipendentemente dal fatto che il profitto sia poi effettivamente conseguito.
Non è necessario essere soci o amministratori: il soggetto attivo può essere chiunque, anche un estraneo che interviene con mezzi fraudolenti.
Quando si applica
- Un socio presenta deleghe falsificate per ottenere la maggioranza in assemblea.
- Un amministratore diffonde informazioni false per influenzare il voto dei soci.
- Un terzo crea azioni fittizie per votare in assemblea.
Cosa questo articolo non dice
- Semplici irregolarità procedurali nell'assemblea (ad esempio, mancato rispetto dei termini di convocazione) non costituiscono il reato di cui all'art. 2636, ma possono essere disciplinate da altre norme (art. 2631).
- Il dissenso o la contestazione di un socio senza l'uso di atti simulati o fraudolenti non integra il reato.
- La manipolazione del mercato (aggiotaggio) è regolata dall'art. 2637, non dall'art. 2636, anche se può avere effetti sull'assemblea.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2636 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.