Ostacolo alle funzioni di vigilanza: Art. 2638
L'art. 2638 punisce amministratori e dirigenti che ostacolano le autorità di vigilanza con comunicazioni false o omesse. Reclusione da uno a quattro anni.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . 3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma punisce i soggetti con ruoli gestionali, direttivi o di controllo in società ed enti (come amministratori, direttori generali, dirigenti contabili, sindaci e liquidatori) che ostacolano l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. L'ostacolo può realizzarsi comunicando fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, oppure occultando con mezzi fraudolenti informazioni dovute per legge.
La responsabilità sussiste anche quando le comunicazioni false o omesse riguardano beni gestiti per conto di terzi, o quando l'ostacolo si verifica semplicemente omettendo le comunicazioni dovute. La sanzione stabilita è la reclusione da uno a quattro anni, con raddoppio della pena qualora si tratti di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Agli effetti della legge penale, le disposizioni relative alle autorità e funzioni di vigilanza si applicano allo stesso modo anche alle autorità e funzioni di risoluzione.
Quando si applica
- Un amministratore delegato trasmette alla Banca d'Italia un prospetto contabile alterato per celare perdite di bilancio.
- I sindaci di una società quotata nascondono con artifizi contabili informazioni rilevanti richieste espressamente dalla CONSOB.
- Un dirigente preposto omette di inviare alle autorità di vigilanza i dati obbligatori relativi ai patrimoni gestiti per conto di terzi.
- Un liquidatore societario omette deliberatamente ogni comunicazione periodica dovuta all'autorità pubblica per impedire controlli sulla liquidazione.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice omessa esecuzione di denunce o depositi prescritti presso il registro delle imprese senza specifico ostacolo alla vigilanza, regolata dall'art. 2630.
- La manipolazione del mercato mediante diffusione di notizie false per alterare il valore di titoli, disciplinata dall'art. 2637.
- L'infedeltà patrimoniale o le condotte fraudolente compiute dai dirigenti a danno esclusivo dei soci o dei creditori, previste dall'art. 2634.
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