Articolo abrogato - Art. 2642
L'articolo 2642 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Non ha più efficacia. Per la disciplina attuale, vedere il decreto.
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2642 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
L'abrogazione è conseguenza della sostituzione del Libro V, Titolo XI del codice.
Pertanto, l'articolo non è più in vigore e non regola alcuna situazione.
Per la disciplina attuale, occorre consultare il decreto legislativo di sostituzione.
Quando si applica
- La citazione dell'articolo 2642 in un atto giudiziario dopo il 2002 è priva di effetto.
- L'applicazione dell'articolo 2642 a un contratto stipulato dopo il 2002 non è valida.
- La ricerca dell'articolo 2642 per un reato societario attuale si conclude con l'abrogazione.
Cosa questo articolo non dice
- Si potrebbe credere che l'articolo 2642 sia ancora in vigore per fatti antecedenti al 2002, ma l'abrogazione è totale.
- Si potrebbe pensare che l'articolo 2642 sia stato sostituito da una norma analoga all'interno del Codice Civile, ma la materia è ora regolata dal D.Lgs. 61/2002.
- Si potrebbe ritenere che l'articolo 2642 si applichi anche dopo il 2002 perché non espressamente abrogato, ma il testo stesso dell'articolo dichiara la sua abrogazione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2642 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.