Art. 2640 Codice Civile

Attenuante per reati di particolare tenuità - Art. 2640

Art. 2640 Codice Civile: attenuante per reati di cui agli artt. 2631-2639 se l'offesa è di particolare tenuità, con riduzione della pena.

Testo ufficiale Art. 2640 Codice Civile — Italia

Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2640 introduce una circostanza attenuante per i reati societari previsti dagli articoli 2631 a 2639. Quando il fatto ha causato un'offesa di particolare tenuità, cioè di lieve entità, la pena prevista per il reato viene diminuita.

L'attenuante si applica a tutti i reati elencati negli articoli precedenti, purché l'offesa sia effettivamente modesta. Non vengono specificati i criteri per valutare la tenuità; spetta al giudice valutarli caso per caso.

Quando si applica

  • Un amministratore non convoca l'assemblea dei soci (art. 2631) ma nessun socio subisce un danno concreto.
  • Un socio conferisce beni con un valore fittizio per un importo irrisorio (art. 2632).
  • I liquidatori ripartiscono indebitamente beni sociali per una somma minima (art. 2633).
  • Un dipendente accetta una piccola somma di denaro per compiere un atto contrario ai propri doveri (art. 2635).

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai reati comuni come furto o lesioni personali – l'attenuante è limitata ai reati societari degli artt. 2631-2639.
  • Non prevede l'esenzione dalla pena, ma solo una riduzione.
  • Non è automatica: il giudice deve valutare caso per caso se l'offesa è di particolare tenuità.
  • Non si applica se l'offesa è di entità non trascurabile, anche se il reato è di lieve gravità.

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