Art. 2641 Codice Civile

Confisca nei reati societari: Art. 2641

L'Art. 2641 c.c. dispone la confisca del prodotto o profitto dei reati societari. La Corte Costituzionale ha ridotto la confisca dei mezzi.

Testo ufficiale Art. 2641 Codice Civile — Italia

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 337 Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 337 Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale . -------------- AGGIORNAMENTO (337) La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell' art. 2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2641 stabilisce che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati societari previsti dal codice civile, e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato. Se l'individuazione o l'apprensione dei beni non e' possibile, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza 7 del 2025, non e' piu' prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, ne' la confisca per equivalente relativa a tali mezzi strumentali. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Il profitto rappresenta il guadagno economico derivato dalla condotta illecita, mentre il prodotto indica le cose create direttamente dal reato. La misura serve a privare il responsabile dei benefici patrimoniali ottenuti dall'illecito societario.

Quando si applica

  • Un amministratore condannato per ostacolo alle autorita' di vigilanza subisce la confisca dei compensi straordinari ottenuti grazie al reato
  • Un socio condannato per aggiotaggio si vede confiscare i profitti finanziari generati dalla manipolazione delle azioni
  • Un liquidatore condannato per indebita ripartizione dei beni sociali deve versare una somma equivalente al profitto conseguito se i beni originari non sono reperibili

Cosa questo articolo non dice

  • La confisca di strumenti, server o immobili usati per commettere il reato, rimossa a seguito della sentenza 7 del 2025 della Corte Costituzionale
  • Il risarcimento del danno in favore dei soci o dei creditori danneggiati, regolato dalle norme sulla responsabilita' civile
  • La confisca in ambito fallimentare o tributario, disciplinata dalle relative leggi speciali

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