Art. 2653 Codice Civile

Effetti della trascrizione di altre domande - Art. 2653

L'articolo 2653 disciplina la trascrizione di domande giudiziali come rivendicazione, devoluzione, riscatto ed atti di interruzione dell'usucapione.

Testo ufficiale Art. 2653 Codice Civile — Italia

Devono parimenti essere trascritti: 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda; 2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; 3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione; 4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione; 5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La trascrizione nei registri immobiliari serve a rendere pubbliche e opponibili ai terzi determinate domande giudiziali o dichiarazioni relative a beni immobili. Quando una domanda viene trascritta, la sentenza pronunciata contro il convenuto produce i suoi effetti anche nei confronti di chi ha acquistato diritti dal convenuto in base a un atto trascritto successivamente.

La norma elenca ipotesi specifiche: le domande per rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento, la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, le domande e dichiarazioni di riscatto nella vendita immobiliare, le domande di separazione dei beni dotali o di scioglimento della comunione tra coniugi, e gli atti o domande che interrompono il corso dell'usucapione.

Per il riscatto, se la trascrizione avviene dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto prima. Per l'interruzione dell'usucapione, l'effetto verso i terzi decorre solo dalla data di trascrizione dell'atto o della domanda.

Quando si applica

  • Un acquirente compra un immobile dal convenuto in una causa di rivendicazione della proprietà che era già stata trascritta nei registri.
  • Un proprietario notifica e trascrive un atto d'citazione per interrompere il possesso che il vicino sta esercitando ai fini dell'usucapione.
  • Un coniuge trascrive la domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale avente ad oggetto l'appartamento di famiglia.
  • Il venditore effettua la trascrizione della dichiarazione di riscatto di un immobile per opporre il riacquisto ai successivi aventi causa.

Cosa questo articolo non dice

  • La trascrizione delle domande di risoluzione, rescissione o annullamento dei contratti, disciplinata dall'articolo 2652.
  • La trascrizione del contratto preliminare di compravendita, regolata dall'articolo 2645-bis.
  • L'annotazione a margine delle sentenze o delle trascrizioni già eseguite, prevista dagli articoli 2654 e 2655.

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