Trascrizione sentenze usucapione e prescrizione Art. 2651
L'articolo 2651 impone la trascrizione delle sentenze che accertano l'usucapione o l'estinzione per prescrizione di diritti reali su beni immobili.
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce l'obbligo di trascrivere nei registri immobiliari le sentenze con cui viene accertato l'acquisto per usucapione o l'estinzione per prescrizione di un diritto reale su beni immobili. La disposizione si applica ai diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643, tra cui rientrano la proprietà, l'usufrutto, le servitù e gli altri diritti reali di godimento.
A differenza dei contratti, dove la trascrizione serve a risolvere i conflitti tra più acquirenti dallo stesso dante causa, nei casi previsti dall'art. 2651 l'acquisto o l'estinzione del diritto avviene già per effetto del fatto giuridico o del decorso del tempo. La trascrizione della sentenza risponde a un'esigenza di pubblicità e consente di mantenere aggiornate le vicende dei beni nei registri immobiliari.
Quando si applica
- Una sentenza del tribunale accerta l'acquisto per usucapione di un terreno agricolo da parte del coltivatore.
- Un provvedimento giudiziale dichiara estinta per prescrizione una servitù di passaggio tra due fondi confinanti.
- Una sentenza riconosce l'estinzione per prescrizione del diritto di usufrutto su un immobile a causa del mancato uso protratto nel tempo.
Cosa questo articolo non dice
- La trascrizione della citazione con cui si avvia la causa per usucapione prima della sentenza (regolata dagli articoli 2652 e 2653).
- I contratti notarili di compravendita o costituzione di diritti reali (disciplinati dall'art. 2643).
- La trascrizione degli acquisti a causa di morte o delle accettazioni di eredità (regolata dall'art. 2648).
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