Documenti da presentare per trascrizione - Art. 2658
Art. 2658 c.c. stabilisce quali documenti presentare al conservatore: copie autentiche di atti e sentenze, o l'originale delle scritture private.
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.
- (321) 322 -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per richiedere la trascrizione nei registri immobiliari occorre consegnare al conservatore il documento idoneo. Per gli atti pubblici e per le sentenze è richiesta la presentazione di una copia autenticata rilasciata dal pubblico ufficiale o dalla cancelleria.
Se la richiesta riguarda una scrittura privata, va depositato il documento originale. Qualora l'originale si trovi già custodito presso un notaio o un archivio pubblico, è sufficiente esibire una copia autenticata rilasciata dal notaio o dall'archivista.
In caso di trascrizione di una domanda giudiziale, serve la copia autentica dell'atto munita della notifica alla controparte. Se la domanda è proposta mediante ricorso, si deve presentare la copia conforme recante l'attestazione della data di deposito presso l'ufficio giudiziario.
Quando si applica
- Presentazione in conservatoria della copia autentica del rogito notarile di vendita di un immobile.
- Deposito dell'originale del contratto privato firmato tra le parti per ottenerne la trascrizione.
- Consegna della copia autentica dell'atto di citazione notificato per trascrivere una causa sulla proprietà.
- Trascrizione di un ricorso giudiziale mediante presentazione della copia conforme con attestazione della data di deposito.
Cosa questo articolo non dice
- I requisiti di forma che l'atto deve possedere per essere idoneo alla trascrizione.
- La redazione e il contenuto della nota di trascrizione da allegare al titolo.
- Le conseguenze in caso di omissioni o inesattezze presenti all'interno della nota.
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