Art. 2665 Codice Civile

Note con omissioni o inesattezze restano valide art. 2665

Errori nelle note di trascrizione non la invalidano, salvo che creino incertezza su persone, bene o rapporto giuridico (art. 2665 c.c.).

Testo ufficiale Art. 2665 Codice Civile — Italia

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se nella nota di trascrizione (il documento riassuntivo che si deposita presso il conservatore) manca qualche indicazione richiesta dagli articoli 2659 o 2660, oppure c'è un'informazione sbagliata, la trascrizione non perde automaticamente validità. L'errore o l'omissione non la rendono nulla.

L'eccezione è quando l'inesattezza o l'omissione genera incertezza su chi sono le persone coinvolte, qual è il bene immobile oppure quale rapporto giuridico (atto, sentenza o domanda) si sta trascrivendo. In quel caso la trascrizione può essere inefficace. La regola vale per le note di trascrizione di atti tra vivi (art. 2659) e di acquisti a causa di morte (art. 2660).

Quando si applica

  • Il notaio dimentica di indicare il cognome di una parte nella nota di trascrizione di un atto di compravendita.
  • Nella nota di trascrizione di una sentenza di divisione viene riportato un numero di particella catastale errato per uno dei lotti.
  • Viene trascritta una domanda giudiziale di rivendica, ma nella nota manca l'indicazione del titolo da cui deriva il diritto.
  • Un acquirente, presentando la nota, descrive il bene in modo ambiguo (es. 'parte del fabbricato') senza specificare l'unità.
  • Nella nota di trascrizione di una donazione viene omesso il riferimento all'atto di provenienza (art. 2659).

Cosa questo articolo non dice

  • Errori nell'atto o nella sentenza stessa (non nella nota) – la validità dell'atto è disciplinata da altre norme, non dall'art. 2665.
  • Omissioni o inesattezze nelle note di annotazione (artt. 2654-2656) – l'art. 2665 si riferisce solo alle note di trascrizione di cui agli artt. 2659 e 2660.
  • La cancellazione della trascrizione per errori – la cancellazione è regolata dall'art. 2668 c.c.
  • La nullità della trascrizione per vizi del titolo – se il titolo è nullo, la trascrizione può essere inefficace indipendentemente dalla nota.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2665 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile