Note con omissioni o inesattezze restano valide art. 2665
Errori nelle note di trascrizione non la invalidano, salvo che creino incertezza su persone, bene o rapporto giuridico (art. 2665 c.c.).
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se nella nota di trascrizione (il documento riassuntivo che si deposita presso il conservatore) manca qualche indicazione richiesta dagli articoli 2659 o 2660, oppure c'è un'informazione sbagliata, la trascrizione non perde automaticamente validità. L'errore o l'omissione non la rendono nulla.
L'eccezione è quando l'inesattezza o l'omissione genera incertezza su chi sono le persone coinvolte, qual è il bene immobile oppure quale rapporto giuridico (atto, sentenza o domanda) si sta trascrivendo. In quel caso la trascrizione può essere inefficace. La regola vale per le note di trascrizione di atti tra vivi (art. 2659) e di acquisti a causa di morte (art. 2660).
Quando si applica
- Il notaio dimentica di indicare il cognome di una parte nella nota di trascrizione di un atto di compravendita.
- Nella nota di trascrizione di una sentenza di divisione viene riportato un numero di particella catastale errato per uno dei lotti.
- Viene trascritta una domanda giudiziale di rivendica, ma nella nota manca l'indicazione del titolo da cui deriva il diritto.
- Un acquirente, presentando la nota, descrive il bene in modo ambiguo (es. 'parte del fabbricato') senza specificare l'unità.
- Nella nota di trascrizione di una donazione viene omesso il riferimento all'atto di provenienza (art. 2659).
Cosa questo articolo non dice
- Errori nell'atto o nella sentenza stessa (non nella nota) – la validità dell'atto è disciplinata da altre norme, non dall'art. 2665.
- Omissioni o inesattezze nelle note di annotazione (artt. 2654-2656) – l'art. 2665 si riferisce solo alle note di trascrizione di cui agli artt. 2659 e 2660.
- La cancellazione della trascrizione per errori – la cancellazione è regolata dall'art. 2668 c.c.
- La nullità della trascrizione per vizi del titolo – se il titolo è nullo, la trascrizione può essere inefficace indipendentemente dalla nota.
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