Contenuto della nota di trascrizione - Art. 2659
Art. 2659: contenuto obbligatorio della nota di trascrizione: dati parti, titolo, ufficiale, beni, e menzione di termine/condizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo . Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale ; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La nota di trascrizione è il modulo che accompagna la copia del titolo quando si chiede la registrazione di un atto tra vivi nei registri immobiliari.
L'articolo 2659 elenca tutto ciò che deve essere indicato: dati anagrafici e codice fiscale delle parti, regime patrimoniale se coniugate; per persone giuridiche e società, denominazione, sede e codice fiscale, e per associazioni non riconosciute e società semplici anche le generalità dei rappresentanti; per i condominii, denominazione, ubicazione e codice fiscale. Devono inoltre essere indicati il titolo e la sua data, il pubblico ufficiale o il giudice, la descrizione dei beni con i riferimenti dell'art. 2826.
Se l'atto è sottoposto a termine o condizione, va fatta menzione, a meno che la condizione sospensiva si sia già verificata o quella risolutiva sia mancata o il termine iniziale sia scaduto.
Quando si applica
- Un notaio prepara la nota per la compravendita di un appartamento e deve indicare il codice fiscale dei coniugi acquirenti e il loro regime patrimoniale.
- Una società a responsabilità limitata acquista un terreno: nella nota vanno inseriti denominazione, sede, codice fiscale e, se è una società semplice, anche i rappresentanti.
- Un condominio acquista un locale: la nota deve riportare la denominazione del condominio, la sua ubicazione e il codice fiscale.
- Un contratto di compravendita è sottoposto a condizione sospensiva (es. ottenimento mutuo): la nota deve menzionare la condizione.
- Una persona fisica single acquista un immobile: la nota deve indicare solo il suo cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale, senza regime patrimoniale.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2659 non stabilisce cosa fare se la nota è incompleta o errata; a questo provvede l'art. 2665 (omissioni o inesattezze).
- Non riguarda la trascrizione degli acquisti a causa di morte, che è disciplinata dall'art. 2660.
- Non indica i limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione, trattati dall'art. 2666.
- Non disciplina la cancellazione della trascrizione, prevista dall'art. 2668.
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