Art. 2657 Codice Civile

Titolo necessario per la trascrizione - Art. 2657

Trascrizione: serve sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Documenti esteri legalizzati.

Testo ufficiale Art. 2657 Codice Civile — Italia

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce quali documenti possono essere usati come 'titolo' per chiedere la trascrizione di un atto nei registri immobiliari. La trascrizione è il meccanismo che rende pubblici certi atti e sentenze, ma non si può eseguire senza un titolo valido.

I titoli ammessi sono tre: una sentenza del giudice, un atto pubblico (tipicamente rogato da un notaio) oppure una scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o accertata in un procedimento giudiziale. Senza una di queste forme, il conservatore dei registri immobiliari non può procedere.

Se il titolo proviene da un paese estero, deve essere legalizzato (ad esempio con apostilla o tramite le rappresentanze diplomatiche) prima di essere presentato per la trascrizione. L'articolo non dice nulla sul contenuto dell'atto o sugli effetti della trascrizione, ma solo sul requisito preliminare del titolo.

Quando si applica

  • Un compratore presenta un atto notarile di compravendita per trascrivere il suo diritto di proprietà.
  • Un giudice emette una sentenza di accertamento della proprietà e la parte vincitrice la trascrive.
  • Una persona ha una scrittura privata di compravendita con firma autenticata dal notaio e chiede la trascrizione.
  • Un erede ottiene una sentenza straniera di successione e la fa legalizzare prima di trascriverla in Italia.
  • Qualcuno tenta di trascrivere un contratto verbale di compravendita, ma il conservatore lo rifiuta perché manca un titolo scritto tra quelli previsti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la possibilità di trascrivere basandosi su una scrittura privata non autenticata né accertata giudizialmente.
  • Non copre gli accordi verbali o le testimonianze come titolo per la trascrizione.
  • Non copre la trascrizione di documenti esteri non legalizzati.
  • Non copre gli effetti della trascrizione rispetto ai terzi (come la priorità tra più trascrizioni), che sono disciplinati da altri articoli come il 2652.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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