Art. 2672 Codice Civile

Trascrizione e leggi speciali: Art. 2672

L'art. 2672 c.c. fa salve le norme delle leggi speciali sulla trascrizione di atti non compresi nel codice, se non incompatibili.

Testo ufficiale Art. 2672 Codice Civile — Italia

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce un principio di coordinamento tra il codice civile e le normative esterne. Quando una legge speciale impone la trascrizione di un atto non elencato espressamente nel codice civile, tale obbligo resta pienamente valido ed efficace.

Allo stesso tempo, le altre regole contenute nelle leggi speciali in materia di trascrizione continuano ad applicarsi, a condizione che non si pongano in contrasto con le norme generali del presente capo. In caso di incompatibilità, prevale la disciplina generale del codice.

Il meccanismo assicura la tenuta del sistema di pubblicità immobiliare e dei registri della conservatoria, evitando lacune quando legislazioni di settore introducono particolari vincoli o formalità sugli immobili.

Quando si applica

  • Trascrizione di un vincolo urbanistico o convenzione edilizia prevista da una legge speciale sugli immobili
  • Trascrizione di un atto relativo a beni sottoposti a tutela culturale stabilita da normativa di settore
  • Applicazione di formalità pubblicitarie previste dalla legge sui beni immobili di enti pubblici

Cosa questo articolo non dice

  • L'elenco degli atti immobiliari ordinariamente soggetti a trascrizione nei casi comuni
  • Le conseguenze degli errori o delle omissioni nelle note di trascrizione presentate
  • I doveri e i divieti del conservatore dei registri immobiliari nell'accettazione degli atti

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2672 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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