Art. 2673 Codice Civile

Obblighi del conservatore - Art. 2673

Il conservatore deve rilasciare copie di trascrizioni, iscrizioni, annotazioni o certificato di assenza, permettere ispezione e copie di documenti depositati.

Testo ufficiale Art. 2673 Codice Civile — Italia

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge . Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo elenca gli obblighi del conservatore dei registri immobiliari verso chiunque ne faccia richiesta. Il conservatore deve rilasciare copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni presenti nei registri, oppure un certificato che attesti l'assenza di tali registrazioni. Deve inoltre permettere l'ispezione dei registri nei modi e orari stabiliti dalla legge.

Oltre a ciò, il conservatore deve rilasciare copia dei documenti depositati presso il suo ufficio, sia in originale sia quando gli originali sono conservati presso un notaio o un pubblico archivio situato fuori dalla circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio.

Le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni riguardano atti relativi a beni immobili (come compravendite, ipoteche, sequestri giudiziari). Il certificato di assenza è utile per dimostrare la mancanza di gravami o vincoli su un immobile.

Quando si applica

  • Un acquirente chiede copia della trascrizione del proprio contratto di compravendita.
  • Un creditore richiede un certificato di assenza di iscrizioni ipotecarie su un immobile da pignorare.
  • Un avvocato ispeziona i registri per verificare l'ordine cronologico delle trascrizioni su un fondo.
  • Un erede chiede copia di un testamento olografo depositato presso il conservatore.
  • Un cittadino domanda copia di un documento il cui originale è presso un notaio di altra circoscrizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la validità o l'efficacia delle trascrizioni (trattata dagli artt. 2664-2669 e seguenti).
  • Non stabilisce le tariffe da pagare per il rilascio delle copie o dei certificati.
  • Non regola la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668).

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2673 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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