Obblighi del conservatore - Art. 2673
Il conservatore deve rilasciare copie di trascrizioni, iscrizioni, annotazioni o certificato di assenza, permettere ispezione e copie di documenti depositati.
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna. Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge . Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo elenca gli obblighi del conservatore dei registri immobiliari verso chiunque ne faccia richiesta. Il conservatore deve rilasciare copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni presenti nei registri, oppure un certificato che attesti l'assenza di tali registrazioni. Deve inoltre permettere l'ispezione dei registri nei modi e orari stabiliti dalla legge.
Oltre a ciò, il conservatore deve rilasciare copia dei documenti depositati presso il suo ufficio, sia in originale sia quando gli originali sono conservati presso un notaio o un pubblico archivio situato fuori dalla circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio.
Le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni riguardano atti relativi a beni immobili (come compravendite, ipoteche, sequestri giudiziari). Il certificato di assenza è utile per dimostrare la mancanza di gravami o vincoli su un immobile.
Quando si applica
- Un acquirente chiede copia della trascrizione del proprio contratto di compravendita.
- Un creditore richiede un certificato di assenza di iscrizioni ipotecarie su un immobile da pignorare.
- Un avvocato ispeziona i registri per verificare l'ordine cronologico delle trascrizioni su un fondo.
- Un erede chiede copia di un testamento olografo depositato presso il conservatore.
- Un cittadino domanda copia di un documento il cui originale è presso un notaio di altra circoscrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la validità o l'efficacia delle trascrizioni (trattata dagli artt. 2664-2669 e seguenti).
- Non stabilisce le tariffe da pagare per il rilascio delle copie o dei certificati.
- Non regola la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668).
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