Quando il conservatore può rifiutare atti - Art. 2674
Il conservatore può rifiutare la trascrizione solo per illeggibilità o vizi formali tassativi. In ogni altro caso non può rifiutare né ritardare gli atti.
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) . In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il conservatore dei registri immobiliari ha l'obbligo di ricevere i titoli e le note presentati per la trascrizione, iscrizione o annotazione, nonché di rilasciare le relative copie o certificati. Non ha la facoltà di rifiutare la consegna o di rinviare l'esecuzione dell'atto per valutazioni personali o discrezionali.
Il rifiuto di ricevere gli atti è consentito esclusivamente in casi tassativi determinati dalla legge: quando la nota o il titolo non sono scritti in carattere intelligibile, oppure quando il titolo o la nota mancano dei requisiti di forma e di contenuto prescritti dalle norme richiamate dall'articolo stesso, o ancora quando la presentazione non avviene secondo le modalità previste.
Al di fuori di questi casi precisi, il conservatore non può rifiutare né ritardare la ricezione degli atti o l'esecuzione delle formalità. Se ciò avviene, le parti hanno la possibilità di far redigere immediatamente un verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario, alla presenza di due testimoni.
Quando si applica
- Il conservatore si rifiuta di ricevere una nota di trascrizione il cui testo risulta del tutto illeggibile.
- Presentazione di un titolo che non rispetta le modalità prescritte o privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
- Il conservatore ritarda ingiustificatamente il rilascio di una copia o di un certificato richiesto dall'interessato.
- La parte richiede l'intervento immediato di un ufficiale giudiziario con due testimoni per verbalizzare il rifiuto opposto dal conservatore.
Cosa questo articolo non dice
- Errori o imprecisioni nella nota che non ne impediscono la ricezione (disciplinati dall'articolo 2665).
- I casi in cui sussistono dubbi sulla trascrivibilità che consentono la trascrizione con riserva (regolati dall'articolo 2674-bis).
- Gli orari e le modalità generali di apertura del registro generale d'ordine (trattati dagli articoli 2677 e 2678).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2674 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.