Tenuta del registro generale d'ordine - Art. 2678
L'articolo 2678 stabilisce l'obbligo per il conservatore di tenere il registro generale d'ordine, annotandovi i titoli presentati e rilasciando ricevuta.
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire. Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il Conservatore dei registri immobiliari ha l'obbligo di annotare ogni atto o documento consegnato per la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione all'interno di un apposito registro generale d'ordine. La registrazione avviene quotidianamente, rispettando rigorosamente la sequenza cronologica con cui i titoli vengono presentati.
Per ogni richiesta, il registro deve riportare il numero d'ordine, la data di presentazione, le generalità di chi consegna l'atto e dei soggetti a favore o contro cui è richiesta la formalità, nonché l'oggetto della domanda. Subito dopo l'accettazione dell'atto e della nota, il conservatore rilascia gratuitamente all'esibitore una ricevuta contenente l'indicazione del numero di presentazione.
Quando si applica
- Un notaio presenta un atto di compravendita immobiliare e richiede la ricevuta senza spese recante il numero di presentazione.
- Un cittadino consegna una nota per l'iscrizione di un'ipoteca e ne richiede l'annotazione immediata nel registro secondo l'ordine di arrivo.
- L'esibitore di un provvedimento giudiziario verifica la corretta indicazione dei soggetti a favore e contro cui eseguire l'annotazione nel registro generale.
Cosa questo articolo non dice
- Gli orari di apertura e chiusura dell'ufficio per la presentazione degli atti, disciplinati dall'Art. 2677.
- I casi e le modalità di rifiuto o di accettazione con riserva degli atti da parte del conservatore, regolati dagli articoli 2674 e 2674-bis.
- Le regole sulla tenuta degli altri registri particolari presenti nell'ufficio, previste dall'Art. 2679.
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