Trascrizione del pignoramento e del sequestro - Art. 2693
Il provvedimento di sequestro conservativo e l'atto di pignoramento vanno trascritti dopo la notificazione (art. 2693 c.c.).
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2693 richiede che, dopo la notifica, il provvedimento di sequestro conservativo e l'atto di pignoramento siano trascritti nei pubblici registri.
La trascrizione è necessaria perché gli effetti del sequestro e del pignoramento (articoli 2906 e 2913‑2916) diventino opponibili ai terzi. La norma non fissa un termine, ma impone che la trascrizione avvenga dopo la notifica.
Il sequestro conservativo e il pignoramento seguono la stessa regola: la trascrizione successiva alla notifica è obbligatoria per la loro efficacia verso i terzi.
Quando si applica
- Un creditore ottiene un sequestro conservativo su un immobile del debitore e lo trascrive dopo la notifica.
- Un ufficiale giudiziario notifica un pignoramento immobiliare e il creditore provvede alla trascrizione per renderlo opponibile.
- Dopo la notifica di un sequestro conservativo, la trascrizione viene effettuata per evitare che il debitore alieni il bene a terzi.
- Un pignoramento su un bene mobile registrato viene trascritto dopo la notifica per garantirne la prelazione.
- Un sequestro conservativo su un credito viene trascritto dopo la notifica al terzo debitore.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina come si ottiene il sequestro conservativo o il pignoramento.
- Non riguarda la trascrizione di sentenze o altri atti diversi da quelli indicati.
- Non stabilisce un termine preciso per la trascrizione, solo che deve avvenire dopo la notifica.
- Non si applica al sequestro giudiziario (che segue altre regole).
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