Atti soggetti a trascrizione - Art. 2684
Art. 2684: contratti di trasferimento proprietà, costituzione usufrutto, uso, comunione, transazioni e sentenze sono soggetti a trascrizione. Effetti art. 2644.
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti; 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2684 elenca i sei tipi di atti che devono essere trascritti nei registri immobiliari per produrre gli effetti indicati dall'articolo 2644, cioè la priorità tra gli aventi causa. La trascrizione è un sistema di pubblicità legale che rende opponibile l'atto a terzi.
Gli atti compresi sono: contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono comunione; contratti che costituiscono o modificano usufrutto o uso o trasferiscono l'usufrutto; rinunce a questi diritti; transazioni che riguardano controversie su tali diritti; provvedimenti di espropriazione che trasferiscono proprietà o altri diritti; sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono uno di questi diritti.
Quando si applica
- Compravendita di un appartamento tra privati.
- Costituzione di un diritto di usufrutto su un terreno agricolo.
- Transazione che chiude una lite sulla proprietà di un fondo.
- Sentenza del tribunale che accerta il trasferimento di una casa.
- Rinuncia scritta a un diritto di uso su un immobile.
Cosa questo articolo non dice
- Locazioni di immobili (non sono soggette a trascrizione).
- Iscrizione di ipoteche (disciplinata da altre norme).
- Divisioni ereditarie (rientrano nell'art. 2685, non in questo articolo).
- Pignoramenti immobiliari (regolati dall'art. 2693).
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