Art. 2692 Codice Civile

Annotazione di domande e atti trascritti - Art. 2692

L'art. 2692 stabilisce l'obbligo di annotazione per le trascrizioni di domande e atti precedenti, richiamando le modalita' degli artt. 2654, 2655 e 2656.

Testo ufficiale Art. 2692 Codice Civile — Italia

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina l'obbligo di annotazione nei pubblici registri per le domande giudiziali e gli atti relativi a beni mobili registrati che sono stati precedentemente trascritti. L'annotazione e' la formalita' con cui si rende nota la vicenda successiva che definisce o modifica l'atto gia' iscritto, come la sentenza finale o la rinuncia alla causa.

Per l'attuazione pratica di questa formalita', la norma rinvia espressamente alle procedure stabilite in materia immobiliare dall'art. 2654, nonche' a quanto disposto dai commi primo, terzo e quarto dell'art. 2655 e dall'art. 2656. In questo modo si garantisce la continuita' e la completezza delle informazioni presenti nei registri pubblici.

Quando si applica

  • Annotazione dell'estinzione del processo a margine della trascrizione della domanda giudiziale su beni mobili registrati.
  • Annotazione della sentenza di accoglimento o di rigetto relativa a una controversia su beni mobili soggetti a iscrizione.
  • Annotazione della dichiarazione di inefficacia o nullita' dell'atto trascritto sui registri dei beni mobili.

Cosa questo articolo non dice

  • Annotazioni inerenti a beni immobili, regolate dalle disposizioni generali sulla trascrizione immobiliare.
  • Trascrizione iniziale del pignoramento o del sequestro su beni mobili registrati.
  • Regole generali e ripartizione dell'onere della prova nelle controversie giudiziali.

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