Domande soggette a trascrizione per atti - Art. 2690
L'articolo 2690 elenca le domande giudiziali da trascrivere per atti su beni immobili, con effetti sulla tutela dei terzi di buona fede entro tre anni.
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684: 1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti; 2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario; 5) le domande di riduzione ... delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 346 6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1 , 2 , 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
- (321) (322) (336) Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. --------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (336) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". ------------ AGGIORNAMENTO (346) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2690 del codice civile elenca le domande giudiziali che devono essere trascritte nei registri immobiliari quando riguardano diritti elencati nell'articolo 2684 (come la proprietà, l'usufrutto, ecc.). La trascrizione di queste domande serve a rendere pubblica la lite e a tutelare i terzi che acquistano diritti sull'immobile in buona fede.
Per molte di queste domande, la legge prevede un termine di tre anni dalla trascrizione dell'atto impugnato: se la domanda è trascritta dopo tre anni, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede che hanno trascritto il loro titolo prima della domanda. In alcuni casi, come per le domande di annullamento per cause diverse dall'incapacità legale, la protezione dei terzi di buona fede a titolo oneroso è ancora più forte, anche se la domanda è trascritta entro tre anni.
Le domande soggette a trascrizione includono quelle per l'accertamento di contratti, la nullità o annullamento di atti, le contestazioni di acquisti a causa di morte, le domande di riduzione per lesione di legittima, le impugnazioni di sentenze soggette a trascrizione e le domande indicate dall'articolo 2652, numero 9-bis. Anche l'atto di avvio del procedimento arbitrale è equiparato alla domanda giudiziale.
Quando si applica
- Un acquirente di un immobile scopre che il venditore aveva già donato l'immobile a un terzo e il donatario ha trascritto la donazione; l'acquirente vuole contestare la donazione e trascrive la domanda di nullità.
- Un erede legittimo contesta un testamento perché leso nella legittima e trascrive la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
- Un compratore di un immobile viene citato in giudizio per nullità del contratto di vendita; il venditore originario trascrive la domanda per rendere pubblica la lite.
- Una persona acquista un immobile da chi appare erede, ma poi un altro erede contesta la qualità di erede e trascrive la domanda dopo tre anni dalla trascrizione dell'atto di acquisto.
- Un terzo acquista un immobile in buona fede e a titolo oneroso, ma successivamente viene proposta una domanda di annullamento per vizio del consenso; la trascrizione della domanda avviene dopo tre anni, e la legge protegge il terzo.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda le domande di risarcimento danni per vizi dell'immobile, che non sono soggette a trascrizione immobiliare.
- Non si applica alle domande relative a beni mobili o diritti personali, che non rientrano nel sistema di pubblicità immobiliare.
- Non disciplina la trascrizione delle sentenze, ma solo delle domande giudiziali; le sentenze sono soggette ad altre norme (art. 2686).
- Non riguarda le domande di usucapione, che sono disciplinate dall'articolo 2689.
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