Art. 2699 Codice Civile

Definizione di atto pubblico - Art. 2699

Art. 2699 definisce l'atto pubblico come documento redatto con richieste formalità da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede.

Testo ufficiale Art. 2699 Codice Civile — Italia

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2699 definisce l'atto pubblico: un documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede, seguendo le formalità richieste dalla legge.

Per "pubblica fede" si intende la forza probatoria che la legge riconosce al documento, ma l'articolo si limita a descrivere chi può redigerlo e come. L'efficacia concreta è disciplinata dall'art. 2700.

Le "richieste formalità" variano a seconda del tipo di atto (ad esempio, presenza di testimoni, lettura, sottoscrizione) e sono stabilite da norme specifiche.

Quando si applica

  • Un notaio redige un contratto di compravendita immobiliare alla presenza delle parti.
  • Un ufficiale dello stato civile redige un atto di nascita.
  • Un notaio redige un testamento pubblico con le formalità di legge.
  • Un cancelliere redige un verbale di udienza in tribunale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce che l'atto faccia piena prova fino a querela di falso (lo fa l'art. 2700).
  • Non disciplina come impugnare l'atto (querela di falso – art. 2700).
  • Non si applica alle scritture private, anche se autenticate (art. 2702).
  • Non riguarda la trascrizione degli atti (artt. 2688 e seguenti).

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