Conformità telegramma - Art. 2706
L'art. 2706 c.c. presume conforme la riproduzione del telegramma all'originale, e esenta da colpa il mittente che lo ha fatto collazionare.
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo introduce due presunzioni. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume conforme all'originale, salvo prova contraria.
Inoltre, il mittente che ha fatto collazionare il telegramma secondo i regolamenti si presume esente da colpa per le divergenze tra originale e riproduzione.
Quando si applica
- Un cliente invia un telegramma per ordinare merci; il destinatario riceve un testo diverso. Si applica la presunzione di conformità a favore del destinatario.
- Il mittente, prima di inviare, fa verificare il telegramma dall'ufficio telegrafico (collazione). Se ci sono errori, è presunto senza colpa.
- In una causa, una parte allega un telegramma come prova. L'altra parte contesta che la riproduzione non corrisponda all'originale. La presunzione può essere superata solo con prova contraria.
- Il mittente non ha richiesto la collazione; quindi non beneficia della presunzione di esenzione da colpa e dovrà provare di non aver avuto colpa.
Cosa questo articolo non dice
- La conformità di fotocopie o email è regolata dall'art. 2712, non da questo articolo.
- La data certa del telegramma è disciplinata dall'art. 2704 (scrittura privata) e dall'art. 2705 (telegramma).
- L'efficacia probatoria del telegramma come atto pubblico o scrittura privata è regolata dagli articoli 2700 e 2702.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2706 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.