Art. 2705 Codice Civile

Valore probatorio del telegramma - Art. 2705

Il telegramma ha valore probatorio di scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio è firmato dal mittente o da lui consegnato. Art. 2705 C.C.

Testo ufficiale Art. 2705 Codice Civile — Italia

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce a quali condizioni un telegramma equivale, sul piano della prova legale, a una scrittura privata. Affinché il telegramma abbia tale valore probatorio, l'originale consegnato all'ufficio postale di partenza deve recare la sottoscrizione del mittente, oppure dev'essere stato consegnato direttamente dal mittente medesimo o da una persona da lui incaricata, anche senza apporre la firma.

La sottoscrizione dell'originale può essere autenticata da un notaio. Il mittente ha inoltre la facoltà di richiedere che nel testo trasmesso del telegramma sia indicato chiaramente se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.

Se l'identità del sottoscrittore dell'originale viene accertata secondo i sistemi e i regolamenti previsti dai servizi postali, è comunque sempre consentita la prova contraria per dimostrare l'eventuale falsità o l'inesattezza della paternità del messaggio.

Quando si applica

  • Invio di una contestazione formale di inadempimento contrattuale tramite telegramma sottoscritto e consegnato dal mittente all'ufficio di partenza.
  • Verifica della validità probatoria di un telegramma la cui firma sull'originale cartaceo è stata autenticata da un notaio.
  • Contestazione dell'identità del mittente di un telegramma pur accertata dall'ufficio postale secondo i regolamenti di servizio.

Cosa questo articolo non dice

  • Corrispondenza tra la copia del telegramma ricevuta dal destinatario e l'originale di partenza, regolata dall'articolo 2706.
  • Efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica certificata o messaggi telefonici, disciplinata nell'articolo 2712.
  • Regole generali sull'autenticazione delle firme nelle scritture private, previste dall'articolo 2703.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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