Art. 2707 Codice Civile

Efficacia probatoria delle carte domestiche Art. 2707

Carte e registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti se indicano un pagamento ricevuto o annotano la mancanza di titolo verso un creditore.

Testo ufficiale Art. 2707 Codice Civile — Italia

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Gli appunti, i quaderni di conti o i registri personali e familiari non hanno il valore di un contratto o di un atto pubblico, ma possono essere usati come mezzo di prova esclusivamente contro la persona che li ha redatti. Chi ha scritto la nota non può mai utilizzarla a proprio favore per pretendere un diritto o un credito.

Questa efficacia sfavorevole per l'autore del documento opera solo in due casi tassativi: quando nell' appunto si dichiara espressamente di aver ricevuto un pagamento, oppure quando si precisa che la nota è stata inserita proprio per sopperire alla mancanza di un documento formale a tutela del creditore.

Quando si applica

  • Un privato annota sull'agenda di casa di aver incassato una somma a saldo da un debitore, che poi usa quell'appunto per dimostrare l'avvenuto pagamento.
  • L'autore di un diario di conti scrive di aver preso soldi in prestito e specifica di fare quella nota per tutelare il prestatore visto che non esiste un contratto scritto.
  • L'erede trova tra le carte personali del defunto un appunto in cui il dante causa dichiarava di essere stato integralmente pagato per la vendita di un bene.

Cosa questo articolo non dice

  • Usare i propri appunti personali per dimostrare di vantare un credito verso terzi (regolato dall'onere della prova ex art. 2697).
  • La validità delle annotazioni registrate sui libri contabili delle imprese (disciplinata dagli articoli 2709 e 2710).
  • Le note scritte direttamente in calce o a margine di un contratto già esistente (regolate dall'articolo 2708).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2707 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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