Art. 2708 Codice Civile

Annotazioni del creditore su documento - Art. 2708

Art. 2708: valore probatorio delle annotazioni del creditore senza sottoscrizione che attestano la liberazione del debitore.

Testo ufficiale Art. 2708 Codice Civile — Italia

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2708 stabilisce che le annotazioni scritte dal creditore su un documento, anche senza firma, possono valere come prova della liberazione del debitore. Questo vale se il documento è rimasto in possesso del creditore (ad esempio, una cambiale su cui scrive 'pagato').

Lo stesso effetto ha un'annotazione del creditore su una quietanza o su una copia del documento di debito che si trova presso il debitore. In entrambi i casi, la semplice annotazione, senza sottoscrizione, è sufficiente a dimostrare che il debito è stato estinto.

Quando si applica

  • Il creditore scrive 'saldo' sul retro di una cambiale ancora in suo possesso.
  • Il creditore annota a margine di un contratto di mutuo che il prestito è stato interamente rimborsato.
  • Il creditore appone una nota su una ricevuta di pagamento in cui dichiara che il debito è estinto.
  • Il creditore scrive su una copia della fattura detenuta dal debitore che l'importo è stato pagato.

Cosa questo articolo non dice

  • Annotazioni fatte dal debitore (non dal creditore) – non hanno lo stesso valore probatorio.
  • Annotazioni su documenti non direttamente relativi al debito, come corrispondenza generica.
  • Annotazioni che non riguardano la liberazione del debitore (es. concessione di dilazione).
  • Annotazioni su documenti di cui il creditore non è più in possesso (se non rientrano nella seconda ipotesi).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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