Art. 2723 Codice Civile

Prova testimoniale per patti successivi - Art. 2723

Il giudice può ammettere prova per testimoni di patti aggiunti o contrari a un documento solo se verosimile date le parti e il contratto. Art. 2723.

Testo ufficiale Art. 2723 Codice Civile — Italia

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2723 riguarda la possibilità di provare con testimoni un accordo verbale successivo alla redazione di un documento scritto, quando tale accordo aggiunge o contraddice il contenuto del documento. Il giudice può consentire la prova solo se, valutate la qualità delle parti, la natura del contratto e ogni altra circostanza, ritiene verosimile che siano state fatte modifiche verbali.

È un'eccezione al divieto generale di prova testimoniale contro un documento (art. 2722). La decisione spetta al giudice, che deve valutare la plausibilità del patto orale alla luce del contesto concreto.

Quando si applica

  • Dopo aver firmato un contratto di affitto scritto, locatore e conduttore concordano oralmente un canone ridotto.
  • Dopo un contratto di vendita di un'auto, le parti si accordano verbalmente per posticipare il pagamento di due mesi.
  • Dopo un contratto di lavoro a tempo pieno, datore e lavoratore concordano oralmente un orario part-time.
  • Dopo un contratto di mutuo, le parti stabiliscono a voce un tasso d'interesse diverso da quello scritto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a patti orali fatti prima della formazione del documento: quelli sono regolati dall'art. 2722.
  • Non consente la prova testimoniale se la legge richiede la forma scritta ad substantiam (art. 2725).
  • Non dà diritto automatico a sentire testimoni: il giudice deve prima valutare la verosimiglianza.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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