Prova testimoniale limitata a cinquemila lire - Art. 2721
L'articolo 2721 vieta la prova testimoniale per contratti di valore superiore a cinquemila lire, salvo autorizzazione del giudice.
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2721 del Codice Civile stabilisce che, per i contratti, non si possono chiamare testimoni a dimostrare l'esistenza dell'accordo quando il valore dell'oggetto del contratto supera le cinquemila lire.
Il giudice può però autorizzare la prova testimoniale anche oltre quel limite, valutando la qualità delle persone coinvolte (per esempio, se sono imprenditori o privati), il tipo di contratto (ad esempio una compravendita o un appalto) e ogni altra circostanza rilevante.
Questa regola riguarda solo la prova del contratto stesso, non la prova di patti aggiuntivi o di pagamenti, che sono disciplinati da altri articoli.
Quando si applica
- Un artigiano esegue un lavoro su commissione orale per tremila lire. Il committente si rifiuta di pagare. L'artigiano può provare il contratto con testimoni, perché il valore è inferiore a cinquemila lire.
- Due amici concordano a voce la vendita di un'auto usata per diecimila lire. In una causa, non possono chiamare testimoni per dimostrare l'accordo, a meno che il giudice non lo permetta.
- Un proprietario e un inquilino stipulano verbalmente un contratto di locazione con canone annuo di dodicimila lire. La prova testimoniale è vietata, salvo autorizzazione del giudice.
- Un commerciante e un fornitore concludono oralmente una fornitura di merci per quattromila lire. La prova con testimoni è ammessa perché sotto il limite.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alla prova di pagamenti o rimesse di debiti, che sono regolati dall'articolo 2726.
- Non disciplina i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento scritto: per quelli serve l'articolo 2722.
- Non copre i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, che sono trattati dall'articolo 2725.
- Non riguarda la prova tra imprenditori per atti relativi all'esercizio dell'impresa, per la quale vale l'articolo 2710.
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