Limiti alla prova testimoniale dei contratti - Art. 2725
Quando la forma scritta è richiesta per la prova o per la validità di un contratto, la prova per testimoni è ammessa soltanto se il documento è stato perduto.
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina i casi in cui un contratto richiede la forma scritta, sia perché previsto dalla legge sia perché stabilito dall'accordo delle parti. Questa esigenza può riguardare la semplice prova dell'atto oppure la sua validità essenziale.
In entrambe le situazioni, la regola generale vieta di ricorrere alla testimonianza per dimostrare l'esistenza o il contenuto del contratto. L'unica eccezione ammessa si verifica quando il contraente ha perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova, come stabilito dal numero 3 dell'articolo precedente.
Quando si applica
- Un contratto di assicurazione stipulato a voce per il quale la legge richiede la prova scritta e si intende dimostrarne l'esistenza tramite testimoni
- La compravendita di un immobile fatta con accordo verbale, per la quale la legge impone la forma scritta a pena di nullità
- Una transazione commerciale in cui le parti avevano stabilito per iscritto che ogni modifica contrattuale dovesse avvenire per atto scritto
- La richiesta di testimoniare su un contratto di transazione di cui è stato smarrito senza colpa l'unico esemplare cartaceo originale
Cosa questo articolo non dice
- I casi generali in cui un documento è stato distrutto o smarrito senza colpa per contratti a forma libera, disciplinati dalle regole generali sulle eccezioni
- La prova del pagamento di un debito o della remissione della somma dovuta, disciplinata dalle norme specifiche sulle obbligazioni
- Il valore probatorio e l'efficacia delle copie fotografiche o fotostatiche di una scrittura privata
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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