Divieto di testimoni per patti anteriori: Art. 2722
L'articolo 2722 esclude la prova testimoniale per patti verbali aggiunti o contrari a un atto scritto, se dichiarati anteriori o contemporanei allo stesso.
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un accordo tra le parti viene redatto per iscritto, si presume che il documento presenti integralmente la volonta dei contraenti. Di conseguenza, non e ammesso ricorrere a testimoni per dimostrare l'esistenza di patti verbali non scritti che modifichino, integrino o contraddicano il testo, se si sostiene che tali patti siano stati stipulati prima della firma o nello stesso momento.
Il divieto riguarda specificamente gli accordi verbali anteriori o contemporanei alla formazione del documento. La motivazione della norma risiede nel presupposto che, se le parti avessero realmente voluto vincolarsi a clausole diverse o aggiuntive, le avrebbero inserite nel testo scritto.
I 'patti aggiunti o contrari' sono le intese verbali che alterano o completano il contenuto del documento. La 'prova per testimoni' consiste nelle dichiarazioni rese in giudizio da persone terze riguardo a fatti o accordi non espressi nella scrittura.
Quando si applica
- Un acquirente sostiene che il venditore, prima di firmare il contratto di compravendita dell'auto, gli avesse promesso a voce un set di pneumatici in omaggio.
- Un inquilino afferma che, al momento di firmare il contratto di locazione scritto, il proprietario aveva concordato a voce una riduzione del canone indicato nel testo.
- Un venditore dichiara che prima della redazione del contratto le parti si erano accordate verbalmente per una data di consegna diversa da quella risultante dall'atto scritto.
Cosa questo articolo non dice
- Accordi verbali stipulati dopo la firma del documento scritto, disciplinati dall'articolo 2723.
- Eccezioni al divieto della prova testimoniale, come la perdita incolpevole del documento o la presenza di un principio di prova scritta, regolate dall'articolo 2724.
- Atti per i quali la forma scritta e richiesta a pena di nullita o soltanto per la prova, previsti dall'articolo 2725.
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