Art. 2722 Codice Civile

Divieto di testimoni per patti anteriori: Art. 2722

L'articolo 2722 esclude la prova testimoniale per patti verbali aggiunti o contrari a un atto scritto, se dichiarati anteriori o contemporanei allo stesso.

Testo ufficiale Art. 2722 Codice Civile — Italia

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un accordo tra le parti viene redatto per iscritto, si presume che il documento presenti integralmente la volonta dei contraenti. Di conseguenza, non e ammesso ricorrere a testimoni per dimostrare l'esistenza di patti verbali non scritti che modifichino, integrino o contraddicano il testo, se si sostiene che tali patti siano stati stipulati prima della firma o nello stesso momento.

Il divieto riguarda specificamente gli accordi verbali anteriori o contemporanei alla formazione del documento. La motivazione della norma risiede nel presupposto che, se le parti avessero realmente voluto vincolarsi a clausole diverse o aggiuntive, le avrebbero inserite nel testo scritto.

I 'patti aggiunti o contrari' sono le intese verbali che alterano o completano il contenuto del documento. La 'prova per testimoni' consiste nelle dichiarazioni rese in giudizio da persone terze riguardo a fatti o accordi non espressi nella scrittura.

Quando si applica

  • Un acquirente sostiene che il venditore, prima di firmare il contratto di compravendita dell'auto, gli avesse promesso a voce un set di pneumatici in omaggio.
  • Un inquilino afferma che, al momento di firmare il contratto di locazione scritto, il proprietario aveva concordato a voce una riduzione del canone indicato nel testo.
  • Un venditore dichiara che prima della redazione del contratto le parti si erano accordate verbalmente per una data di consegna diversa da quella risultante dall'atto scritto.

Cosa questo articolo non dice

  • Accordi verbali stipulati dopo la firma del documento scritto, disciplinati dall'articolo 2723.
  • Eccezioni al divieto della prova testimoniale, come la perdita incolpevole del documento o la presenza di un principio di prova scritta, regolate dall'articolo 2724.
  • Atti per i quali la forma scritta e richiesta a pena di nullita o soltanto per la prova, previsti dall'articolo 2725.

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